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Apparecchi refrigerazione vino

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Obblighi dei fornitori

a) ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;


b) i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;

 
c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;


d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;


e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; 


f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;


g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta;

h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Obblighi dei distributori

a) nei punti vendita, fiere incluse, ogni apparecchio di refrigerazione riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell’apparecchio di refrige­ razione in modo che sia chiaramente visibile;

b) nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;

c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

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