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Asciugabiancheria

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Obblighi dei fornitori

a) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato I;

b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato II;

c) la documentazione tecnica di cui all’allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;

d) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo;

e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello;

 

f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informati­ vo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso dome­ stico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabianche­ ria per uso domestico;

 

g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dal­ l'allegato II sia messa a disposizione dei distributori ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri mo­ delli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico.

Obblighi dei distributori

a) presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;

 

b) le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato al­ l'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate cor­ redate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;

 

c) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;

 

d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

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