Obblighi dei distributori
a) presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;
b) le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato al l'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate cor redate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;
c) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.