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Apparecchi per la refrigerazione

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Obblighi dei fornitori

a) ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III; 

b) i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti; 

c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa; 

d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;

e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII; 

f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;

 

g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta;

h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Obblighi dei distributori

a) nei pertinenti punti vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell’apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;

b) in caso di vendita a distanza siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;

c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VII; 

d) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica  figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VII.

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

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