top of page

Cappe

Range Hood .png

Obblighi dei fornitori

(a) ogni cappa per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 2; 

​

(b) una scheda del prodotto, di cui all’allegato IV, punto B, sia resa disponibile per le cappe per uso domestico immesse sul mercato; 

​

(c) la documentazione tecnica di cui all’allegato V, punto B sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta;

​

(d) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica; 

​

(e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica; 

​

(f) un’etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico;

 

g) una scheda del prodotto elettronico, a norma dell’allegato IV, punto B, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico.

​

​

Obblighi dei distributori

a) ciascuna cappa da cucina per uso domestico esposta nel punto vendita sia provvista dell’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell’apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l’etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull’etichetta; 

​

b) le cappe da cucina per uso domestico offerte in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento, tranne quando l’offerta è effettuata tramite Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’allegato VII;

​

c) qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;

I testi "obblighi dei fornitori" e "obblighi dei distributori" sono basati sul Regolamento Europeo per l'etichettatura energetica accessibile in basso attraverso "Atti Delegati"

Mettiti in contatto

bottom of page